Ufficio tributi: informativa sul comodato d’uso gratuito 2016

Sonia

Ufficio tributi: informativa sul comodato d’uso gratuito 2016

martedì 12 Gennaio 2016 - 10:34

Si informa che a partire dal 01.01.2016, a seguito di modifica della normativa vigente, tutti coloro che intendono usufruire dell’istituto del comodato d’uso gratuito per immobili concessi a parenti di primo grado in linea retta, sono tenuti a presentare assieme all’apposito modello a disposizione degli utenti, anche copia del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato o della ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

L’assenza dei requisiti prescritti dalla norma e la mancata presentazione della documentazione suindicata escludono il soggetto passivo dal diritto all’esenzione o riduzione dell’imposta municipale propria.

Per l’anno d’imposta 2016 la documentazione deve essere presentata tassativamente entro e non oltre il 30.06.2017.

La nuova  normativa stabilisce (ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge di stabilità 2016 citata in oggetto): «ai sensi, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

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