Una decisione destinata a fare giurisprudenza e a riaccendere il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie animali in Sardegna. Il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico del 24 luglio 2025, ha accolto l’istanza cautelare della Società Agricola Agropower S.r.l., sospendendo di fatto un ordine di abbattimento indiscriminato di capi bovini. La sentenza rappresenta una vittoria significativa per l’azienda, difesa dall’avvocato Antonello Rossi, e segna un netto contrasto con un recente e controverso precedente che aveva invece autorizzato l’abbattimento di animali affetti da dermatite nodulare contagiosa (LSD) a Nuoro.
IL CASO AGROPOWER – La Società Agricola Agropower S.r.l. aveva presentato ricorso contro l’ordinanza del TAR Sardegna (n. 00210/2025), che avrebbe portato all’abbattimento di tutti i capi dell’azienda. La difesa di Agropower ha puntato sul principio di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che l’ordine fosse eccessivo dato che le ispezioni dell’ASL Sassari avevano rivelato un dato cruciale: “nessuno degli animali visitati oggetto del provvedimento impugnato ha manifestato sintomi riconducibili a LSD”.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza di queste censure, sottolineando come i successivi provvedimenti dell’autorità sanitaria non fossero in linea con l’ordine iniziale. La decisione si fonda su un principio cardine della giurisprudenza più recente: “il giudizio non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrifichino, senza adeguata ponderazione, il valore della vita degli animali da intendersi, specie dopo la modifica dell’art. 9 della Costituzione, come valore fondamentale in re ipsa”. Questo significa che la tutela della vita animale deve essere bilanciata con la salute pubblica, e non con meri interessi economici, che possono essere comunque risarciti. Un orientamento che ribadisce la centralità e la statualità della protezione animale.
La questione dell’adeguatezza delle misure per contenere la malattia sarà oggetto di un approfondimento collegiale, con l’udienza fissata per il 28 agosto 2025.
IL CASO MANCA A NUORO – Questa vittoria legale assume un rilievo ancora maggiore se confrontata con quanto accaduto solo pochi giorni fa a Nuoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna aveva respinto l’istanza cautelare presentata dall’allevatore Antonio Manca, dando il via libera all’abbattimento dei suoi capi bovini affetti da dermatite nodulare contagiosa (LSD), nonostante le argomentazioni dell’allevatore.
La divergenza tra le due decisioni solleva interrogativi sulla coerenza dell’approccio giudiziario di fronte a situazioni simili, ma con esiti sanitari differenti (animali sani nel caso Agropower, animali affetti nel caso Manca). Se da un lato il TAR ha privilegiato la celerità delle misure sanitarie per contenere l’epidemia nel caso di animali effettivamente malati, il Consiglio di Stato ha posto l’accento sulla proporzionalità e la tutela della vita animale quando non vi è riscontro di malattia diffusa.
La sospensione cautelare ottenuta da Agropower S.r.l. rappresenta dunque non solo una boccata d’ossigeno per l’azienda, ma anche un precedente importante che potrebbe influenzare future decisioni in materia di emergenze zootecniche, spingendo verso un approccio più ponderato e meno drastico, specialmente in assenza di sintomi conclamati. Si apre così una via percorribile e un barlume di speranza per le numerose aziende zootecniche già al collasso a causa della dermatite nodulare bovina.
LA SENTENZA
di Sonia Meloni

A fronte delle continue vessazioni continentali verso tutto ciò che è sardo metabolizzato in anello al naso e gon
nellino di paglia trovo questa salvifuca
decisione uno spiraglio di giustizia