Test obbligatori per chi arriva in Sardegna: la sentenza del TAR potrebbe diventare definitiva – ECCO TUTTI I DETTAGLI-

Sonia

Test obbligatori per chi arriva in Sardegna: la sentenza del TAR potrebbe diventare definitiva – ECCO TUTTI I DETTAGLI-

giovedì 17 Settembre 2020 - 12:14
Test obbligatori per chi arriva in Sardegna:  la sentenza del TAR  potrebbe  diventare definitiva – ECCO TUTTI I DETTAGLI-

La pronuncia monocratica da parte del presidente del Tar Sardegna che ha sospeso l”ordinanza del governatore Christian Solinas che prevedeva test obbligatori per i viaggiatori in ingresso nell’Isola anticipa quella che potrebbe essere la decisione finale sul ricorso proposto dal governo che, si legge nel decreto dei giudici amministrativi, “presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole”. Secondo il Tribunale amministrativo regionale “le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale (con esclusione dei soggetti indicati all’articolo 12), la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare”, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente”.

Inoltre “le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone . scrive il presidente del Tar Dante D’Alessio – incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.

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