Modifiche alle norme sul Piano Paesaggistico Regionale. Evangelista: “il MiBACT impugni la legge Solinas”

Salvatore

Modifiche alle norme sul Piano Paesaggistico Regionale. Evangelista: “il MiBACT impugni la legge Solinas”

venerdì 24 Luglio 2020 - 16:03
Modifiche alle norme sul Piano Paesaggistico Regionale. Evangelista: “il MiBACT impugni la legge Solinas”

La senatrice Elvira Evangelista (M5s)

Con la Legge regionale del 13 luglio 2020, il Consiglio Regionale della Sardegna col suo presidente Christian Solinas, è intervenuta su alcune norme del P.P.R. approvato nel 2006 al fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, nonché quello di proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale con la relativa biodiversità, assicurando la salvaguardia del territorio, e, prima fra tutte, la fascia costiera riconosciuta come risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo.

Al riguardo, oggi è stata presentata un’interrogazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo da parte del senatore Elvira Lucia Evangelista (M5s) perché si valuti di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale in questione, in quanto questa “mette in grave pericolo da nostra fascia costiera”.

“Il Consiglio Regionale sardo – sottolinea Evangelista nel documento – ha così avocato a sé la funzione di interpretare il Piano Paesaggistico, e ciò dopo ben 14 anni, allo scopo di chiarirne il significato, ma, in realtà, con ben altro fine… ovvero quello di cancellare la cosiddetta pianificazione congiunta prevista dal Piano Paesaggistico per disciplinare lo svolgimento congiunto tra Regione Sarda e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della verifica e dell’adeguamento del Piano stesso; con l’interpretazione dettata dalla legge in questione si sottrae alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e Ministero la fascia costiera, i beni identitari e le zone agricole e l’edificato in zona agricola”.

Detta legge avrebbe così sottratto “al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ogni potere di intervento, estromettendolo di fatto da ogni decisione rispetto ai beni suindicati, e in tal modo si è ampliato a dismisura il raggio di azione della politica regionale anche: rispetto ai vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina stabiliti dal suddetto Piano; inoltre la recente Legge regionale, travalicando i limiti posti dallo Statuto speciale, ha introdotto un sistema notevolmente peggiorativo dei livelli di tutela dei valori paesaggistici con conseguente rischio della lesione di interessi costituzionali primari fissati dall’art. 9 della Costituzione, si chiede di sapere: se non ritenga il Ministro in indirizzo che il richiamato provvedimento legislativo regionale si ponga in aperto contrasto con le prescrizioni del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevedono espressamente il fondamentale principio della pianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra Regione e Ministero ai sensi degli articoli 133, 135, 143, 145 e 156, principio inderogabile dal legislatore regionale per evitare che il Piano sia esposto a continui interventi di revisione da parte dei governi regionali che si succedono nel tempo; se intenda adottare le opportune iniziative al fine di accertare se ricorrano i presupposti per sollevare in Consiglio dei Ministri una questione sul conflitto di attribuzioni e di conseguenza di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale.

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