NUORO – Il consigliere comunale Angelo Coda, unico esponente del gruppo “Sinistra Futura” nell’assemblea cittadina di Nuoro, ha risposto ufficialmente alla diffida inoltrata dalla presidenza regionale del partito, che intimava la cessazione dell’utilizzo del nome e del simbolo del movimento. In una nota indirizzata ai vertici regionali e, per conoscenza, ai massimi esponenti del Comune di Nuoro, Coda ha definito l’atto privo di fondamento giuridico.
LEGITTIMITÀ DELLA DENOMINAZIONE – Secondo quanto esposto dal consigliere, la costituzione del gruppo è avvenuta nel pieno rispetto del regolamento del Consiglio comunale. La denominazione “Sinistra Futura” deriva direttamente dalla lista elettorale con la quale Coda è stato eletto dai cittadini, con il relativo contrassegno depositato presso gli uffici competenti al momento delle candidature. L’uso di tali riferimenti nell’attività istituzionale rappresenterebbe dunque un richiamo necessario alla provenienza elettorale e al mandato conferito dagli elettori, e non una rappresentanza diretta del partito in quanto tale.
AUTONOMIA E ASSENZA DI VINCOLO – Nella sua replica, l’avvocato Coda richiama i principi cardine dell’ordinamento italiano, citando l’articolo 67 della Costituzione. Viene ribadito che il mandato del consigliere è libero e non soggetto a vincoli; di conseguenza, nessuna formazione politica può incidere unilateralmente sulle modalità di esercizio delle prerogative istituzionali o imporre limitazioni alla denominazione del gruppo quando questa coincida con la lista di origine.
COMPETENZA DEL REGOLAMENTO COMUNALE – Il documento sottolinea inoltre che i gruppi consiliari sono articolazioni interne dell’organo assembleare, la cui disciplina è rimessa esclusivamente al regolamento del Consiglio comunale e non alle determinazioni esterne dei partiti. Eventuali controversie sulla denominazione dovrebbero pertanto essere discusse solo nelle sedi istituzionali competenti. Alla luce di queste motivazioni, il consigliere ha comunicato che la richiesta di rimozione del nome e del simbolo non può essere accolta, diffidando a sua volta la presidenza regionale dal reiterare contestazioni che possano ledere il suo mandato elettivo.
