Emergenza dermatite bovina: allevatore nuorese ottiene lo stop agli abbattimenti dal Consiglio di Stato

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Emergenza dermatite bovina: allevatore nuorese ottiene lo stop agli abbattimenti dal Consiglio di Stato

di Sonia Meloni
venerdì 25 Luglio 2025 - 11:30
Emergenza dermatite bovina: allevatore nuorese ottiene lo stop agli abbattimenti dal Consiglio di Stato

Dermatite Nodulare Boviina

NUORO –  Nuova vittoria per gli allevatori sardi e, in particolare, per l’azienda di Antonio Manca. Ieri sera, con una decisione fulminea, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’avvocato Raffaele Soddu, ribaltando la precedente pronuncia del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso dell’allevatore. Il decreto del Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di abbattimento di tutti i bovini detenuti nello stabilimento, un’operazione che era prevista per oggi. Un decreto emesso assieme a quello che dava ragione all’azienda agricola Agropower

Il ricorso in appello, registrato con il numero 6116 del 2025, è stato presentato in persona di Antonio Manca, titolare dell’azienda, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Soddu . La decisione del Consiglio di Stato è arrivata in risposta a un’istanza di misure cautelari monocratiche, presentata ai sensi degli articoli 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, del codice di procedura amministrativa.

Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), aveva respinto l’istanza cautelare urgente (presentata sempre dall’avvocato Raffaele Soddu e dal collega Gian Michele Canio) contro la disposizione di abbattimento di tutti gli animali bovini dell’azienda, “in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’agente patogeno durante e dopo l’abbattimento”. La camera di consiglio per la discussione collegiale era stata fissata per il 3 settembre 2025.

Il Consiglio di Stato ha motivato la sua decisione sottolineando la necessità di un intervento immediato data l’imminente esecuzione dell’abbattimento. Sebbene l’articolo 56 del codice di procedura amministrativa stabilisca che i decreti monocratici del Presidente del TAR non siano impugnabili, la giurisprudenza ha consolidato un’interpretazione che ammette l’appello in “casi limite di abnormità”. Tali casi si verificano quando il decreto monocratico non ha carattere provvisorio, ma rischia di definire in via irreversibile la materia del contendere, rendendo inutile la successiva pronuncia collegiale.

Nel caso specifico, l’esecuzione del provvedimento avrebbe comportato la certa lesione della vita di decine di animali, un bene giuridico che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, trova oggi espressa tutela costituzionale nel novellato articolo 9 della Costituzione e nella riforma del codice penale (legge 6 giugno 2025, n. 82). Il Consiglio ha ribadito che il valore della vita degli animali non può essere sacrificato senza adeguata ponderazione e non può essere mitigato dalla sola prospettiva di un risarcimento economico per gli allevatori. Questo valore fondamentale deve entrare in bilanciamento con il bene della salute pubblica, non con meri interessi economici.

La fissazione della camera di consiglio a oltre un mese dal deposito dell’istanza, sebbene presumibilmente giustificata dal calendario e dalla pausa estiva, ha reso il decreto di primo grado “connotato da un grado di decisività tale da poter definire in via irreversibile la materia del contendere”, giustificando l’intervento del giudice di appello per ristabilire la corretta dialettica tra funzione monocratica e collegiale.

Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l’appello e accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento di abbattimento in attesa della decisione collegiale del TAR, prevista per il 3 settembre 2025 o per una data antecedente eventualmente fissata dal Presidente. Una boccata d’ossigeno per l’allevatore e un importante precedente per la tutela del benessere animale.

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