Silanus: Rendiconto 2024 approvato in ritardo: rischio sanzioni per il Comune

Salvatore

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Silanus: Rendiconto 2024 approvato in ritardo: rischio sanzioni per il Comune

venerdì 13 Giugno 2025 - 09:07
Silanus: Rendiconto 2024 approvato in ritardo: rischio sanzioni per il Comune

Veduta di Silanus e, nel riquadro, Francesca Madeddu

SILANUS, 13 giugno 2025 – Il Consiglio comunale ha approvato il 4 giugno 2025 il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024. Ancora una volta, come già accaduto per il bilancio di previsione (approvato il 19 marzo 2025, con conseguente esercizio provvisorio), un adempimento fondamentale come il rendiconto è stato deliberato oltre il termine perentorio del 30 aprile, come previsto dall’articolo 151 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. «Questa reiterata inadempienza – spiega la consigliera comunale Francesca Madeddu – che non è stata neppure giustificata dall’amministrazione, solleva serie preoccupazioni. L’articolo 151, comma 7, del TUEL stabilisce chiaramente che il rendiconto annuale della gestione dell’Ente locale deve essere deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto, infatti, non è un mero atto burocratico, ma rappresenta un momento cruciale per la verifica della gestione annuale, l’attendibilità della programmazione e il raffronto tra i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti».

Il ritardo o la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge comporta un regime sanzionatorio significativo, come previsto dall’ordinamento giuridico degli enti locali. Tra le principali conseguenze si evidenziano:

  • Scioglimento del Consiglio e nuove elezioni: la mancata approvazione del rendiconto entro i termini può innescare il potere sostitutivo del Prefetto e l’avvio delle procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale, portando a nuove elezioni.
  • Divieto di indebitamento: il Comune non potrà ricorrere all’indebitamento a partire dal secondo esercizio successivo, come stabilito dall’art. 203, comma 1, del TUEL.
    Sospensione dei pagamenti dal Ministero dell’Interno: il ritardo nell’invio della certificazione sul rendiconto al Ministero dell’Interno (art. 161, comma 3, TUEL) comporta la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie dovute, inclusi i fondi di solidarietà comunale.
  • Impossibilità di applicazione dell’avanzo di amministrazione: l’eventuale avanzo di amministrazione non potrà essere applicato se il rendiconto non è stato approvato regolarmente e la relativa deliberazione non è divenuta esecutiva (artt. 186 e 187 del TUEL).
  • Divieto di assunzioni di personale: fino all’adempimento, è fatto divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
  • Queste sanzioni rappresentano solo alcune delle conseguenze legali previste per il ritardo nell’approvazione di un adempimento così rilevante per la corretta gestione e la trasparenza delle finanze comunali. L’amministrazione è ora chiamata a fornire chiarimenti e ad agire con la massima urgenza per evitare ulteriori ripercussioni.

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