Ordinanza del Sindaco vieta il transito non autorizzato di greggi nel centro abitato

Sonia

Ordinanza del Sindaco vieta il transito non autorizzato di greggi nel centro abitato

mercoledì 17 Settembre 2014 - 10:03
Ordinanza del Sindaco vieta il transito non autorizzato di greggi nel centro abitato

Un gregge di pecore in contesto urbano (foto di repertorio)

Un gregge di pecore in contesto urbano (foto di repertorio)

Un gregge di pecore in contesto urbano (foto di repertorio)

L’ordinanza nasce da diverse segnalazioni dei cittadini

Facendo seguito a diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini, secondo le quali risultano spesso presenti in aree urbane sia periferiche che nei pressi delle abitazioni greggi di pecore non custoditi che invadono detti terreni in modo arbitrario ed incontrollato. Considerate le conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l’uomo, la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche, zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all’uomo (determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi); rilevato che tale fenomeno oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro delle aree, produce altresì effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone con potenziali disagi e intralci e possibili situazioni di incremento di incidenti stradali; precisato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08/02/54 N. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all’autorità comunale al fine dell’adozione di eventuali misure di polizia veterinaria,

Il Comune di Nuoro adotta la seguente Ordinanza:

  1. Si fa divieto di transito, non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, e di pascolo nel centro abitato cittadino per il periodo dal 18 giugno al 20 ottobre 2014.
  2. Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare all’ente almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli art. 41, 42, 43 D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria di competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge.
  3. Nell’atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
  4. È consentita la sosta e il pascolo solo su terreni comunali o su terreni privati, previa autorizzazione del proprietario del fondo da esibire agli organi di vigilanza. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall’arti 184 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada) inerenti la circolazione degli animali, armenti e greggi. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione.

Il Sindaco Dr. Alessandro Bianchi

Per maggiori dettagli, l’ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune

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